Accise e IVA

FAQ: Domande frequenti

USI INDUSTRIALI E ASSIMILATI

L’imposizione fiscale in materia di accisa e di imposta regionale sul gas metano è disciplinata dal D.Lgs. 26/10/1995 N° 504, dal D.Lgs. 21/12/1990 N° 308, dalle conseguenti leggi regionali e dalle rispettive successive modifiche ed integrazioni.   Ai sensi dell’Art. 26 del D.Lgs. 504/1995 e s.m.i., è prevista l’applicazione dell’accisa ridotta per diverse casistiche di utilizzo del gas metano, tra cui ad esempio:

  • Usi Industriali e assimilati (produzione di beni e servizi)
  • Usi Artigianali
  • Usi Agricoli
  • Esercizi di ristorazione
  • Impianti sportivi adibiti ad attività dilettantistiche gestiti senza fine di lucro

    Inoltre, l’Art. 2 – Comma 73 della Legge N° 286 del 24 Novembre 2006, con il quale è stato convertito il D.L. 3 Ottobre 2006 N° 262, dispone che hanno diritto all’aliquota ridotta prevista per gli usi industriali, oltre ai soggetti già ammessi ai sensi dell’Art. 26 del D.Lgs. 504/1995 e s.m.i. – sopra elencati – anche gli esercenti di attività nel settore della Distribuzione Commerciale, per i consumi di gas naturale nei locali adibiti a tali attività.  La Nota Prot. 4941/V  emessa dall’Agenzia delle Dogane del 12/03/2008 fornisce chiarimenti per l’individuazione, con riferimento ai Codici Ateco dell’attività esercitata, delle attività economiche riconducibili al settore della Distribuzione Commerciale incluse tra le aventi diritto alla riduzione delle accise a decorrere dal 3 Ottobre 2006.

 

FORZE ARMATE

In base alle nuove disposizioni in materia di applicazione delle accise con decorrenza 1/1/2008 per le utenze gas metano intestate a forze armate [ai sensi della Nota prot. 1V del 2 gennaio 2008 “Legge 24 dicembre 2007, n. 244. – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” emessa da parte dell’Agenzia delle Dogane], è previsto per le utenze in oggetto l’assoggettamento (Legge 244/07, comma 179) alle imposte di consumo, ad un’aliquota agevolata, rispetto all’esenzione completa applicata fino al 31/12/2007; non è invece prevista l’applicazione dell’addizionale regionale (Legge 244/07, comma 180).

Ai fini dell’applicazione del regime agevolato di accise, se contestuale alla richiesta di attivazione di una fornitura, devi comunicare l’applicabilità del regime agevolato al Servizio Clienti di Acea Pinerolese Energia e compilare/presentare la documentazione necessaria, ovvero:

  • modulo di Istanza di riferimento:
    • Istanza per l’applicazione dell’aliquota ridotta delle accise sul gas metano – Usi Industriali/Usi Industriali Assimilati, sottoscritto da parte del Legale Rappresentante,
    • oppure Istanza per l’applicazione dell’aliquota ridotta delle accise sul gas metano – Impieghi delle Forze Armate,
  • copia della Visura Camerale aggiornata (max 3 mesi) o compilando l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Art. 47 DPR 28/12/2008 N° 445) inclusa nel modulo di istanza,
  • copia di un valido documento di identità del Legale Rappresentante.

Confronta l’Elenco della documentazione necessaria, riportata nella sezione modulistica.

Successivamente alla stipula contrattuale, invece, puoi presentare richiesta:

  • Recandoti presso gli Sportelli siti in Pinerolo (TO), Via Vigone 42 e Via Saluzzo 88, attivi dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato);
  • Contattando Numero Verde gratuito, da telefono fisso e cellulare 800.80.80.55, attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 19.00 (orario continuato), ed il Sabato, dalle 8.30 alle 13.00;
  • Scaricando il modulo di riferimento, reperibile nella sezione modulistica, compilandolo in tutte le sue parti e trasmettendolo con gli allegati richiesti al Servizio Clienti, presso gli Sportelli, via posta, via email all’indirizzo di posta elettronica clienti@aceapinerolese.it o via fax al numero 0121/236.234.

Nel modulo di istanza viene:

  • dichiarato l’utilizzo del gas metano, che deve quindi rientrare negli usi previsti per l’applicazione delle agevolazioni (nel caso del settore della Distribuzione Commerciale, deve anche essere indicato il Codice Ateco dell’attività), e la sede di fornitura ove viene esercitata l’attività; tali informazioni devono essere riscontrabili nel certificato C.C.I.A.A allegato all’istanza;
  • indicata la lettura del contatore e la relativa data di rilevazione (corrispondente alla data della richiesta).

    L’applicazione del regime di accisa ridotta decorre dalla data di presentazione della richiesta, sui consumi effettuati dalla lettura indicata nella richiesta.

    L’istanza costituisce un’autocertificazione sottoscritta dal Legale Rappresentante / titolare della fornitura, che risponde dei dati e dei fatti dichiarati nei confronti dell’Agenzia delle Dogane in base quali è stato applicato il regime agevolato di accisa.

    Come anche chiarito dalla Nota Prot. 4428/V emessa dall’Agenzia delle Dogane in data 27 Dicembre 2006, i soggetti erogatori di gas naturale devono trasmettere all’Agenzia delle Dogane l’elenco delle richieste ricevute, accompagnate da copia della relativa documentazione di cui al punto precedente, per attività di controllo e accertamento di competenza della stessa Agenzia.

L’applicazione dell’aliquota IVA al 10% sulla fornitura di gas metano è prevista nei casi di Aziende che si trovano nelle condizioni soggettive previste dal D.L. 19/12/1984 n. 853, convertito in Legge 17/02/1985 n. 17, e nell’ambito delle quali il gas metano viene utilizzato nell’esercizio dell’impresa estrattiva, manifatturiera, poligrafica, editoriale e simili, come disposto dalla Circolare Ministeriale 19/03/1985 n.26.

Premesso che, per l’applicazione dell’IVA alla fornitura di energia elettrica occorre in particolare fare riferimento all’art. 16 del citato D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e al n. 103 della relativa Tabella A, parte III, ad esso allegata; è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA al 10% nei seguenti casi:

  1. la Ditta/Società rientra fra le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili), come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento, e nella classificazione ATECO 2007 – sezione C – per le imprese manifatturiere, come da risoluzione 79/E, e l’energia elettrica è destinata per un uso d’impresa tra quelli specificati;
  2.  la Ditta/Società rientra fra le imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e l’energia elettrica è destinata per uso d’impresa agricola;
  3. l’Ente/Organismo/Soggetto utilizza l’energia elettrica somministrata presso il punto di prelievo oggetto del contratto, esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno delle strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella seguente tipologia (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E), quali: case di riposo, condomini, conventi, scuole, asili, orfanotrofi, brefotrofi, caserme, carceri mandamentali, e
    • non utilizza tale energia, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come identificato dalla normativa fiscale;
    • non utilizza tale energia, neppure in parte, nell’esercizio dell’attività di impresa, ovvero, per l’effettuazione di prestazioni di servizi verso corrispettivo rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto – IVA anche se in regime di esenzione;
    • non utilizza tale energia, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali destinate ad ospitare collettività, quali uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari;
  4. l’energia elettrica fornita è destinata alla Ditta/Società in qualità di grossista, che procede con la rivendita (n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni).

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% sulle forniture di gas naturale o di energia elettrica, se contestuale all’attivazione di una fornitura (FAQ Contratti), devi comunicare l’applicabilità del regime agevolato al Servizio Clienti di Acea Pinerolese Energia e compilare l’apposito modulo di richiesta, reperibile nella sezione modulistica, che deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Azienda / Amministratore.

Successivamente alla stipula contrattuale, invece, puoi presentare richiesta:

  • Recandoti presso gli Sportelli, siti in Pinerolo (TO), Via Vigone 42 e Via Saluzzo 88, e attivi dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato);
  • Contattando Numero Verde gratuito, da telefono fisso e cellulare 800.80.80.55, attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 19.00 (orario continuato), ed il Sabato, dalle 8.30 alle 13.00;
  • Scaricando il modulo di riferimento, reperibile nella sezione modulistica , compilandolo in tutte le sue parti e trasmettendolo al Servizio Clienti, presso gli Sportelli, via posta, via email all’indirizzo di posta elettronica clienti@aceapinerolese.it o via fax al numero 0121/236.234.

 

  • L’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, consultabile, unitamente ai chiarimenti del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, sui relativi siti internet – verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell’istanza espresse;
  • i mutamenti del tipo di attività svolta e dell’impiego dell’energia elettrica o del gas naturale possono comportare una diversa applicazione dell’IVA;
  • il fornitore addebiterà al Cliente Finale qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo lo stesso Cliente dai benefici goduti sulla base delle stesse;
  • le dichiarazione ed istanza devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire al fornitore, in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto;
  • l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% decorrerà successivamente al ricevimento dell’istanza firmata e completa in ogni sua parte.

L’applicazione dell’aliquota IVA al 10%, se non inserita in sede di stipula contrattuale, richiede una variazione contrattuale e avrà decorrenza dalla data di tale operazione contrattuale.

In ogni caso, sottoscrivendo la richiesta, il soggetto è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti dell’utilizzo della fornitura o di destinazione d’uso dell’immobile, che comportino modifiche sull’applicabilità del regime di imposta, sollevando Acea Pinerolese Energia Srl da ogni responsabilità circa l’esatta applicazione dell’aliquota IVA.

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