Bonus sociale Gas e Energia
Il bonus sociale è una misura, prevista dal Governo e resa operativa da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), finalizzata a ridurre la spesa sostenuta dalle famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico per il consumo dell’energia elettrica e del gas naturale.
Sono previsti i seguenti bonus:
- Bonus gas per disagio economico; https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.archivio.come-compilare-la-dsu-e-richiedere-l-isee.html.
- Bonus energia per disagio economico; https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.archivio.come-compilare-la-dsu-e-richiedere-l-isee.html.
Bonus energia per disagio fisico. sgate.anci.it/sgate-web/simulatore/flows/simulatoreCodiceAgevolazione.htm;jsessionid=88AA1BC4606B01311E86E111E64C2AA6.jboss-tomcat2?execution=e1s1
Bonus gas per disagio economico
L’accesso al bonus sociale gas per disagio economico è riservato ai soli clienti allacciati alla rete cittadina di distribuzione del gas, quindi ne sono esclusi gli usi di GPL o gas in bombola.
Il bonus viene erogato ai clienti, per un periodo di 12 mesi, indipendentemente da quale sia la fornitura – sul mercato libero o sui servizi di tutela – e ha continuità anche in caso di cambio del fornitore.
In caso di disattivazione (contatore sigillato o rimosso) o voltura della fornitura prima del termine del periodo di agevolazione, la quota residua del bonus verrà riconosciuta nella bolletta di chiusura, a completamento dell’intero periodo di agevolazione.
Per accedere al bonus gas per disagio economico 2025, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) deve risultare intestatario di un contratto di fornitura di gas naturale attiva (sono considerate attive anche le forniture momentaneamente sospese per morosità) con tariffa per usi domestici (ovvero con utilizzo del gas per riscaldamento e/o uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria) e con contatore di classe non superiore a G6; vengono individuate le seguenti categorie:
- nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 € per famiglie con massimo 3 figli a carico;
- nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 €.
Ogni nucleo familiare ha diritto, per l’anno di competenza, ad un solo bonus per disagio economico per ogni tipologia di fornitura (gas, energia).
A partire dal 1/1/2021, per ottenere il bonus per disagio economico è sufficiente presentare ogni anno (presso il Comune, CAF, INPS) la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) al fine di ottenere un’attestazione ISEE. La DSU presentata per accedere alle prestazioni sociali agevolate (es.: mensa scolastica, assegno di maternità, bonus bebè, etc.) consente infatti anche l’accesso automatico al bonus per disagio economico, qualora ne sussistano le condizioni (in particolare, un valore ISEE entro la soglia prevista).
Per maggiori informazioni su come compilare la DSU e richiedere l’ISEE, consultare il sito di INPS al seguente link: https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.archivio.come-compilare-la-dsu-e-richiedere-l-isee.html.
In presenza dei requisiti di reddito, l’INPS invia i dati del nucleo familiare al SII–Sistema Informativo Integrato, il quale identifica le forniture da agevolare e le comunica ai venditori e alle società di distribuzione di gas naturale, indicando il periodo di validità dell’agevolazione.
Il bonus viene riconosciuto in bolletta dopo circa 3~4 mesi dalla data di attestazione ISEE. Se il bonus è in scadenza, va presentata la nuova DSU in tempo utile per conservare la continuità dell’agevolazione.
Per i clienti diretti (ovvero per le forniture individuali), le quote di bonus gas dovute sono riconosciute dal proprio fornitore di gas, con accredito in bolletta; il bonus viene suddiviso nelle diverse fatture, in modo proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento; gli importi del bonus sono riportati in bolletta alla voce di spesa “Bonus sociale gas per disagio economico”.
Per i clienti indiretti (ovvero per le forniture condominiali centralizzate) l’erogazione avviene tramite soggetto terzo e con bonifico domiciliato che potrà essere riscosso presso qualsiasi ufficio postale sul territorio nazionale nel periodo indicato in apposita comunicazione che sarà inviata al cliente.
Il valore del bonus sociale gas per disagio economico dipende dal numero di componenti del nucleo familiare ISEE indicati nella DSU, dalla categoria d’uso associata alla fornitura agevolata (solo uso acqua calda sanitaria e/o cottura cibi, solo uso riscaldamento, entrambi i tipi di utilizzo) e dalla zona climatica in cui è localizzata la fornitura; inoltre il valore è diverso a seconda della stagione in cui viene riconosciuto (più alto nel periodo invernale, più basso nei mesi estivi in cui il consumo è minore).
Il valore del bonus sociale gas per disagio economico viene aggiornato periodicamente da ARERA; per il IV trimestre 2025 (dal 1/10 al 31/12/25) i valori, indicati in €/trimestre per punto di riconsegna, sono riassunti nella tabella che segue:
Zona climatica
A, BCDEF
Famiglie fino a 4 componenti
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura cibi 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04
Riscaldamento 18,40 29,44 41,40 58,88 56,12
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura cibi + Riscaldamento 25,76 36,80 48,76 73,60 70,84
Famiglie con più di 4 componenti
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura cibi 16,56 16,56 16,56 16,56 16,56
Riscaldamento 20,24 33,12 47,84 66,24 63,48
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura cibi + Riscaldamento 32,20 45,08 59,80 70,84 68,08
I valori storici del bonus sono pubblicati da ARERA alla seguente pagina web: www.arera.it/fileadmin/allegati/consumatori/Bonus/storico_bonusgas.xls.
Bonus energia per disagio economico
Il bonus sociale energia per disagio economico viene erogato ai clienti, per un periodo di 12 mesi, indipendentemente da quale sia la fornitura – sul mercato libero o sui servizi di tutela – e ha continuità anche in caso di cambio fornitore.
In caso di disattivazione (contatore sigillato o rimosso) o voltura della fornitura prima del termine del periodo di agevolazione, la quota residua del bonus verrà riconosciuta nella bolletta di chiusura, a completamento dell’intero periodo di agevolazione.
Per accedere al bonus energia per disagio economico 2025 uno dei componenti del nucleo familiare ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) deve risultare intestatario di un contratto di fornitura di energia elettrica attiva (sono considerate attive anche le forniture momentaneamente sospese per morosità) con tariffa per usi domestici (ovvero che alimenta locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare); vengono individuate le seguenti categorie:
- nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 € per famiglie con massimo 3 figli a carico;
- nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 €.
Ogni nucleo familiare ha diritto, per l’anno di competenza, ad un solo bonus per disagio economico per ogni tipologia di fornitura (gas, energia).
A partire dal 1/1/2021, per ottenere il bonus per disagio economico è sufficiente presentare ogni anno (presso il Comune, CAF, INPS) la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) al fine di ottenere un’attestazione ISEE. La DSU presentata per accedere alle prestazioni sociali agevolate (es.: mensa scolastica, assegno di maternità, bonus bebè, etc.) consente infatti anche l’accesso automatico al bonus per disagio economico, qualora ne sussistano le condizioni (in particolare, un valore ISEE entro la soglia prevista).
Per maggiori informazioni su come compilare la DSU e richiedere l’ISEE, consultare il sito di INPS al seguente link: https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.archivio.come-compilare-la-dsu-e-richiedere-l-isee.html.
In presenza dei requisiti di reddito, l’INPS invia i dati del nucleo familiare al SII–Sistema Informativo Integrato, il quale identifica le forniture da agevolare e le comunica ai venditori e alle società di distribuzione di energia elettrica, indicando il periodo di validità dell’agevolazione.
Il bonus viene riconosciuto in bolletta dopo circa 3~4 mesi dalla data di attestazione ISEE. Se il bonus è in scadenza, va presentata la nuova DSU in tempo utile per conservare la continuità dell’agevolazione.
Le quote di bonus energia dovute sono riconosciute dal proprio fornitore di energia, con accredito in bolletta; il bonus viene suddiviso nelle diverse fatture, in modo proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento; gli importi del bonus sono riportati in bolletta alla voce di spesa “Bonus sociale energia per disagio economico”.
Il valore del bonus sociale energia per disagio economico dipende dal numero di componenti del nucleo familiare ISEE indicati nella DSU, ed è uguale ogni mese (per i 12 mesi dell’anno in cui il cliente ne ha diritto).
Il valore del bonus sociale energia per disagio economico viene aggiornato periodicamente da ARERA; per l’anno 2025 i valori sono riassunti nella tabella che segue:
Composizione nucleo ISEE Bonus totale
anno 2025
[€/anno per POD] Bonus giornaliero
anno 2025
[€/giorno per POD] Bonus mensile
anno 2025
[€/30 gg per POD]
Numerosità familiare 1-2 componenti 167,90 0,46 13,80
Numerosità familiare 3-4 componenti 219,00 0,60 18,00
Numerosità familiare oltre 4 componenti 240,90 0,66 19,80
Bonus energia per disagio fisico
Il bonus sociale energia per disagio fisico è un’agevolazione finalizzata a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dei nuclei familiari in cui è presente un componente (titolare della fornitura o convivente) che si trova in condizioni di disagio fisico, per le quali è costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il suo mantenimento in vita, che comportano un elevato consumo di energia elettrica.
Il bonus sociale energia per disagio fisico viene erogato ai clienti, senza necessità di rinnovo (ovvero: viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali), indipendentemente da quale sia la fornitura – sul mercato libero o sui servizi di tutela – e ha continuità anche in caso di cambio fornitore; esso è inoltre cumulabile con quello per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura di energia elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita. L’elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sociale per disagio fisico è individuato dal Decreto del Ministero della Salute del 13/1/2011.
Per accedere al bonus per disagio fisico è necessario presentare una richiesta presso il Comune di residenza da parte del titolare della fornitura di energia elettrica (anche se diverso dal malato) o presso gli enti designati dal Comune (es.: i CAF abilitati, Comunità montane, etc.). L’agevolazione non è legata all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ed il suo ammontare dipende dal consumo annuo dei macchinari salvavita utilizzati.
Per inoltrare la richiesta il cliente deve presentare:
- il modulo B compilato;
- il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
- allegare un certificato ASL che attesti:
- la situazione di grave condizione di salute;
- la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
- il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
- l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.
Per la richiesta del bonus per disagio fisico non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.
Le quote di bonus energia per disagio fisico sono riconosciute dal proprio fornitore di energia, con accredito in bolletta, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda; gli importi del bonus sono riportati in bolletta alla voce di spesa “Bonus sociale per disagio fisico”.
Il valore del bonus per disagio fisico non è uguale per tutti i beneficiari, bensì sono previsti diversi livelli che dipendono dalla potenza contrattuale, dalla tipologia delle apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate dal beneficiario del bonus, e dal tempo giornaliero di utilizzo. Sulla base di queste tre informazioni il valore del bonus spettante al nucleo familiare in condizione di disagio fisico viene calcolato dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni (SGAte), tenuto conto di quanto certificato dalla ASL competente.
Per conoscere e fare una stima del livello di bonus a cui il malato ha diritto è possibile effettuare una simulazione sul portale SGAte: sgate.anci.it/sgate-web/simulatore/flows/simulatoreCodiceAgevolazione.htm;jsessionid=88AA1BC4606B01311E86E111E64C2AA6.jboss-tomcat2?execution=e1s1
Il valore del bonus sociale energia per disagio fisico viene aggiornato periodicamente da ARERA; per l’anno 2025 i valori sono riassunti nella tabella che segue:
Extra consumo rispetto a utente tipo (2.700 kWh/anno) Fasce di potenza Bonus ordinario (CCF)
[€/anno/POD] Esempio di fatturazione mensile [€/30 gg per POD]
FASCIA MINIMA
fino a 600 kWh/anno fino a 3,00 kW 167,90 13,80
3,50 kW208,0517,10
4,00 kW222,6518,30
da 4,50 kW in su237,2519,50
FASCIA MEDIA
tra 600 e 1.200 kWh/anno fino a 3,00 kW 335,80 27,60
3,50 kW361,3529,70
4,00 kW375,9530,90
da 4,50 kW in su390,5532,10
FASCIA MASSIMA
oltre 1.200 kWh/anno fino a 3,00 kW 500,05 41,10
3,50 kW514,6542,30
4,00 kW529,2543,50
da 4,50 kW in su543,8544,70
I valori storici del bonus sono pubblicati da ARERA alla seguente pagina web: www.arera.it/fileadmin//allegati/consumatori/Bonus/storico_bonusele_df.xls.