Informazioni Utili

Reclamo scritto è ogni comunicazione scritta fatta pervenire ad Acea Pinerolese Energia Srl quale Società di Vendita, anche per via telematica, con la quale il Cliente Finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un’associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui il Cliente ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra la Società di Vendita e Cliente Finale, ad eccezione delle richieste di rettifica di fatturazione.

Se desideri presentare un reclamo scritto per qualunque aspetto attinente il servizio erogato o per la fatturazione di importi anomali, puoi:

  • compilare l’apposito modulo di reclamo (Modulo reclamo GAS; Modulo reclamo Energia Elettrica ) disponibile anche presso gli Sportelli del Servizio Clienti, facendolo pervenire al Servizio Clienti di Acea Pinerolese Energia secondo le modalità indicate nel Modulo medesimo, ovvero:
    • Recandoti presso gli Sportelli, siti in Via Vigone 42 e Via Saluzzo 88  10064 Pinerolo (TO) e attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato)
    • Inviandolo via posta, indirizzandolo ad Acea Pinerolese Energia Srl – presso Servizio Clienti, Via Vigone 42 10064 Pinerolo (TO);
    • Inviandolo via email all’indirizzo di posta elettronica clienti@aceapinerolese.it o via fax al numero 0121/236.234
  • trasmettere, secondo le medesime modalità, una comunicazione scritta, che tuttavia contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l’identificazione del cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta:
      • Cognome e nome,
      • Indirizzo di fornitura,
      • Indirizzo postale o telematico,
      • Fornitura cui si riferisce il reclamo scritto (Codice PDR/POD, Codice Utenza N°….),
      • La motivazione della contestazione.

Acea Pinerolese Energia Srl tratterà i reclami scritti ricevuti in conformità a quanto previsto dal Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale (TIQV) – Delibera N° 164/08 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e s.m.i., in particolare impegnandosi a rimuovere le eventuali irregolarità riscontrate ed a rispondere comunque al Cliente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento del reclamo.

Evidenziamo che, in conformità alla normativa sopracitata, in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per la risposta motivata al reclamo scritto e/o, in caso di reclamo scritto inerente la fatturazione, le operazioni di rettifica ove necessarie ed eventuale rimborso, sarà accreditato sulla prima fattura utile un indennizzo automatico, secondo le modalità previste dalla normativa.

Se non dovessi ritenerti soddisfatto della risposta e delle modalità di risoluzione del reclamo o desiderassi ricevere ulteriori chiarimenti in merito al medesimo, potrai contattare nuovamente, ai riferimenti indicati nella risposta scritta, Acea Pinerolese Energia S.r.l, che si renderà disponibile per fornire gli ulteriori chiarimenti necessari, fatta salva per il Cliente la possibilità di interessare la competente Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente mediante lo Sportello per il Consumatore di Energia.

Ulteriori informazioni sui diritti del cliente sono reperibili sul sito dell’Autorità www.arera.it o contattando il numero verde dello Sportello per il consumatore di energia, 800.166.654, attivo secondo orari e modalità reperibili sul Sito Internet dell’Autorità.

Qualora non risultasse possibile estinguere il reclamo, evidenziamo che è stato introdotto dall’Autorità il Servizio Conciliazione energia per la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è volontario, gratuito e si svolge interamente on line (link: https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm), in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution, https://www.arera.it/consumatori/conciliazione/adr-e-odr

In particolare, in caso di mancata risposta da parte del Fornitore entro i termini previsti o in caso di insoddisfazione, da parte del Cliente Finale, rispetto alla risposta ricevuta, il Cliente Finale può attivare le procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie previste.  In particolare, il Cliente Finale può attivare il Servizio di Conciliazione dell’Autorità, che è un servizio gratuito messo a disposizione da parte di ARERA tramite lo Sportello del Consumatore Energia e Ambiente, indirizzato ai clienti finali e loro delegati al fine di consentire, mediante una procedura semplice e veloce, la risoluzione delle controversie con il Fornitore, prevedendo, in qualità di moderatore, l’intervento di un conciliatore indipendente ed esperto in mediazione e regolazione di settore, che non dispone di poteri decisionali ma supporta le parti a trovare un accordo evitando di ricorrere alle vie giudiziarie.

Il Servizio di Conciliazione, iscritto all’elenco degli organismi ADR tenuto dall’Autorità e Organismo accreditato presso la Piattaforma ODR (Online Dispute Resolution), costituisce uno strumento di tutela stragiudiziale che garantisce la terzietà, da attivare obbligatoriamente in caso di controversie; l’espletamento della procedura di conciliazione – ai cui incontri il Fornitore è tenuto a partecipare – è condizione necessaria, infatti, per poter, in caso di mancata risoluzione, accedere alle strutture e strumenti previsti dalla Giustizia Ordinaria.

Le procedure di conciliazione vengono attivate e gestite in modalità on line, sul Portale dello Sportello del Consumatore, accessibile dal Sito del medesimo, http://www.sportelloperilconsumatore.it, presso il quale è possibile reperire le relative istruzioni e linee guida.

Nell’ambito delle disposizioni emanate ai fini della tutela del cliente finale, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituzione preposta alla regolazione del settore energetico, ha anche stabilito i requisiti base del livello di qualità commerciale del servizio di vendita del gas ai clienti finali.

Ai sensi del Testo Integrato per la Qualità della Vendita dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (TIQV), sono previsti una serie di standard specifici o generali di qualità commerciale del servizio di vendita del gas ai clienti finali, a livello di intervento/prestazioni e relativi tempi/valori massimi, in particolare con riferimento a:

Reclami, richieste di informazioni e rettifiche di fatturazione:

  • Standard specifici di qualità:
      • Gestione Reclami Scritti e reclami scritti di fatturazione: risposta entro 30 giorni solari
    • Gestione rettifiche di fatturazione (per quanto applicabile ai sensi del TIQV):
      • Fatturazione standard: rettifica entro 60 giorni solari, salvo nei casi di forniture con frequenza di fatturazione quadrimestrale in cui il termine permane pari a 90 giorni solari
      • Doppia fatturazione (fatturazione non dovuta, per passaggio del Cliente finale ad altro Fornitore e periodo fatturato di competenza del Fornitore terzo): rettifica entro 20 giorni solari.
  • Standard generali di qualità:
    • Gestione richieste scritte di informazioni: risposta entro 30 giorni solari nel 95% dei casi.

Limitatamente agli standard specifici di qualità, sono previsti indennizzi automatici a favore del cliente finale in caso di mancato rispetto del livello minimo dello standard salvi i casi di esclusione previsti dall’Autorità (TIQV). L’indennizzo previsto (raddoppiato in caso di ritardo oltre il tempo doppio dello standard e triplicato in caso di ritardo oltre il tempo triplo dello standard) viene riconosciuto nella prima fatturazione utile e in ogni caso entro il termine massimo previsto dalla citata normativa dell’Autorità, e non esclude la possibilità per il Cliente di richiedere, nelle opportune sedi, il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito.

Grado di rispetto degli standard di qualità commerciale per l’anno 2022:

Energia Elettrica

  • Richieste scritte di informazione relative a forniture di energia elettrica 65 richieste, tempo medio risposta 7,89 (conformità al requisito: 100%)
  • Reclami scritti e reclami scritti di fatturazione relativi a forniture di energia elettrica: 24, tempo medio risposta 14,75  (conformità al requisito: 100%)
  • Rettifiche di fatturazione relative a forniture di energia elettrica: 1, tempo medio rettifica 15 giorni  (conformità al requisito: 100%)
  • Rettifiche di doppia fatturazione relative a forniture di energia elettrica: 0, tempo medio rettifica 0 giorni (conformità al requisito: 100%)

Gas Naturale

  • Richieste scritte di informazione relative a forniture di gas naturale: 146 richieste, tempo medio 5,29 giorni  (conformità al requisito: 100%)
  • Reclami scritti e reclami scritti di fatturazione relativi a forniture di gas naturale: 102, tempo medio risposta 11,57 (conformità al requisito: 100%)
  • Rettifiche di fatturazione relative a forniture di gas naturale: 8, tempo medio rettifica 33  (conformità al requisito: 100%)
  • Rettifiche di doppia fatturazione relative a forniture di gas naturale: 0, tempo medio rettifica 0 giorni (conformità al requisito: 100%)

 

Qualità dei servizi telefonici – Standard generali di qualità:

  • AS Livello di Accessibilità al Servizio (accessibilità delle linee telefoniche: numero delle unità di tempo in cui almeno una linea è libera su un totale unità di tempo del servizio con operatore) : > = 95%
  • LS Livello di Servizio (rapporto tra il numero di chiamate servite da operatore e il numero di chiamate che hanno richiesto di parlare con operatore) : >= 85%
  • TMA Tempo Medio di Attesa (inteso dall’ingresso della chiamata nel sistema sino all’inizio della conversazione con l’operatore o la conclusione della chiamata in caso di rinuncia) : < = 180 secondi (3 minuti)

Per ciascuno standard generale di qualità dei servizi telefonici è prevista la rilevazione dei valori su base mensile e la valutazione di conformità su base semestrale, intendendo rispettato lo standard nel semestre considerato se i valori mensili rilevati risultano uguali o migliori dello standard generale in almeno 5 mesi su 6; la grave violazione degli standard generali di qualità per semestri consecutivi o la violazione degli obblighi generali di servizio di cui al TIQV costituiscono presupposto per l’apertura di procedimenti sanzionatori a carico del Venditore da parte dell’Autorità.

Grado di rispetto dei degli standard di qualità dei servizi telefonici per l’anno 2022:

  • AS Accessibilità Servizio (GAS ed Energia Elettrica) per il 1 e 2 semestre 2022: conforme
  • LS Livello di Servizio per il 1 e il 2 semestre 2022 (Gas ed Energia Elettrica): conforme; 
  • TMA Tempo Medio di Attesa (Gas ed Energia Elettrica): per il 1 e il 2 semestre 2022:   conforme

Acea Pinerolese Energia ha aderito alla Procedura di ripristino prevista dall’ARERA per i casi di contratti e attivazioni non richiesti, ai sensi dell’Allegato A alla Delibera 153/2012/R/com del 19/04/2012 (“Adozione di misure preventive e ripristinatorie nei casi di contratti e attivazioni non richiesti di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale”) e s.m.i..

Per maggiori informazioni consulta il Sito Web dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l’elenco dei fornitori aderenti alla Procedura Ripristinatoria Volontaria.

Per visualizzare i dati relativi a reclami scritti per contratti non richiesti relativamente a forniture di gas naturale e/o energia elettrica: consulta la sezione “Informazioni in merito agli standard specifici e generali, relativi indennizzi automatici e grado di rispetto a tali standard per l’anno precedente”.

GAS NATURALE






1. Costituzione in mora – sollecito di pagamento


Trascorsi almeno 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza della fattura senza che il Cliente abbia provveduto al relativo pagamento, oppure abbia pagato la fattura solo in parte, il Fornitore invierà al Cliente un sollecito scritto di pagamento a mezzo raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), avente valore di costituzione in mora, contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto entro la data di scadenza indicata nel sollecito, e riportante il termine, il quale non potrà essere inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, a decorrere dal quale il Fornitore potrà richiedere all’Impresa di Distribuzione di sospendere la fornitura di gas naturale per morosità.

Le spese postali del sollecito saranno a carico del Cliente. La comunicazione a mezzo raccomandata– quand’anche non ritirata da parte del Cliente – viene considerata come regolarmente ricevuta a fronte dell’avviso di giacenza rilasciato da Poste Italiane.

Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il cliente finale non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, nell’avviso di sollecito viene nuovamente riportata l’indicazione relativa alla facoltà di eccezione e relative modalità da seguire a tal fine.

Qualora a seguito del sollecito del Fornitore il Cliente provveda al pagamento delle somme dovute, il Cliente medesimo dovrà darne comunicazione al Fornitore con le seguenti modalità: – inviando copia della ricevuta di pagamento al numero di fax 0121/236.234 o all’indirizzo di posta elettronica pagamenti@aceapinerolese.it, – oppure presentando la medesima presso gli Sportelli Servizio Clienti, negli orari di apertura al pubblico.

2. Sospensione della fornitura


In difetto di dimostrazione di avvenuto pagamento entro il suddetto termine, decorsi almeno 40 giorni dalla data di notifica del sollecito, limitatamente alle forniture classificate come disalimentabili, ovvero per cui può essere effettuata la sospensione, il Fornitore avrà diritto di richiedere al Distributore di sospendere la fornitura di gas senza dilazione né ulteriore avviso e di richiedere al Cliente il pagamento degli oneri relativi alle procedure di sospensione e di riattivazione della fornitura, salva ogni altra azione per il recupero del credito.

L’iter di sospensione della fornitura di gas prevede la sospensione della fornitura stessa oppure, in caso di impossibilità di accedere al Misuratore (in quanto non accessibile autonomamente da parte del Distributore, ad es. in caso di gruppo di misura all’interno di proprietà privata), il sollecito a domicilio per morosità, con – in entrambe i casi – l’addebito, nella prima bolletta utile successivamente all’esecuzione dell’intervento, delle relative spese previste indicate in fattura e nel sollecito. La procedura di ripristino della fornitura sospesa per morosità può essere avviata soltanto a fronte della dimostrazione del saldo degli importi insoluti.

3. Risoluzione del contratto, cessazione amministrativa e pratica legale


Successivamente alla sospensione della fornitura, in costanza di mora, il Fornitore potrà avviare le successive attività di gestione della morosità, che possono prevedere la risoluzione del contratto, la cessazione amministrativa del Contratto per morosità e l’attivazione della pratica legale di recupero del credito. La risoluzione del contratto e la cessazione amministrativa della fornitura richiedono, ai fini della nuova attivazione della fornitura, oltre al saldo dell’insoluto, la stipula di un nuovo contratto di fornitura. L’attivazione della pratica legale per il recupero del credito prevede il pagamento dell’insoluto e delle relative spese legali direttamente al soggetto incaricato dal Fornitore; l’ammontare delle spese legali varia in funzione dei procedimenti attuati dal soggetto incaricato.

4. Interruzione forzosa della fornitura


In caso di inaccessibilità del contatore ed impossibilità a sospendere la fornitura, se il Distributore ha notificato la fattibilità tecnico-economica dell’intervento di interruzione dell’alimentazione del Punto di Riconsegna (interruzione forzosa della fornitura, tramite intervento sull’impianto di allacciamento), successivamente al tentativo di sospensione, in costanza di mora, può essere richiesto al Distributore l’intervento di interruzione, che determina automaticamente la risoluzione del contratto e cessazione amministrativa della fornitura e comporta da parte del Cliente Finale, per la nuova attivazione della fornitura, oltre al saldo dell’insoluto, il pagamento dei costi dell’intervento di interruzione della fornitura, la richiesta di preventivo per il ripristino dell’allacciamento e la stipula di un nuovo contratto di fornitura.

5. Cessazione amministrativa a seguito dell’impossibilità di interruzione della fornitura


Nel caso in cui la sospensione della fornitura per morosità non possa essere eseguita per qualsivoglia causa non imputabile al Fornitore e il Distributore notifichi la non fattibilità tecnico-economica dell’intervento di interruzione del Punto di Riconsegna o – se invece giudicato fattibile – l’esito dell’intervento di interruzione sia negativo, il Fornitore potrà risolvere il Contratto e inviare al Distributore la richiesta di Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del Punto di Riconsegna.

Nei casi di Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del Punto di Riconsegna o di Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un Punto di Riconsegna non disalimentabile, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; iii) copia della risoluzione del contratto con il cliente finale; iv) copia del contratto di fornitura o dell’ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.

6. Cessazione amministrativa per forniture non disalimentabili


Per quanto attiene le forniture classificate come non disalimentabili, ovvero per cui non può essere effettuata la sospensione (ad. es. forniture ad uso pubblico), in difetto di dimostrazione di avvenuto pagamento entro il termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora (sollecito di pagamento), il Fornitore avrà diritto di risolvere il Contratto e inviare al Distributore la richiesta di Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un Punto di Riconsegna non disalimentabile.

7. Indennizzi automatici


Il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Cliente Finale indennizzi automatici, nelle misure e secondo le modalità previste dal Testo Integrato della Morosità GAS e s.m.i. (TIMG):

a) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata;
b) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:

  1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
  2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

Il Venditore corrisponde al cliente finale l’indennizzo automatico in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima fattura e con indicazione specifica della voce di indennizzo quale causale di fatturazione.

Nel caso in cui l’importo della fattura sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, il documento deve evidenziare un credito a favore del cliente finale, che deve essere detratto dalle fatture successive fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.

In ogni caso, l’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al cliente finale entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione.

ENERGIA ELETTRICA






1. Costituzione in mora – sollecito di pagamento


Trascorsi almeno 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza della fattura, in caso di mancato o parziale pagamento, il Fornitore avvia la procedura di gestione della morosità prevista dal Testo Integrato della Morosità Elettrica (TIMOE), in particolare invia al Cliente un sollecito scritto di pagamento a mezzo raccomandata oppure mediante mediante posta elettronica certificata (PEC), avente valore di costituzione in mora, contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto entro il termine indicato nel sollecito, e riportante il termine, il quale non potrà essere inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, a decorrere dal quale il Fornitore potrà richiedere all’Impresa di Distribuzione di sospendere la fornitura di energia elettrica per morosità.  Le spese postali del sollecito saranno a carico del Cliente. La comunicazione a mezzo raccomandata– quand’anche non ritirata da parte del Cliente – viene considerata come regolarmente ricevuta a fronte dell’avviso di giacenza rilasciato da Poste Italiane.

Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il cliente finale non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, nell’avviso di sollecito viene nuovamente riportata l’indicazione relativa alla facoltà di eccezione e relative modalità da seguire a tal fine.

Qualora a seguito del sollecito del Fornitore il Cliente provveda al pagamento delle somme dovute, il Cliente medesimo dovrà darne comunicazione al Fornitore con le seguenti modalità: inviando copia della ricevuta di pagamento al numero di fax 0121/236.234 o all’indirizzo di posta elettronica pagamenti@aceapinerolese.it, oppure presentando la medesima presso gli Sportelli Servizio Clienti, negli orari di apertura al pubblico.

2. Sospensione della fornitura


In difetto di dimostrazione di avvenuto pagamento entro il suddetto termine, , decorsi almeno 40 giorni dalla data di notifica del sollecito, limitatamente alle forniture identificare come disalimentabili, ovvero per cui può essere effettuata la sospensione, il Fornitore avrà diritto di richiedere al Distributore di sospendere la fornitura di energia elettrica senza dilazione né ulteriore avviso e di richiedere al Cliente il pagamento degli oneri relativi alle procedure di sospensione e di riattivazione della fornitura, salva ogni altra azione per il recupero del credito.

Nei casi di clienti finali connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche, prima della sospensione della fornitura sarà effettuata la riduzione di potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile per un periodo pari ad almeno 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine, in costanza di morosità, viene effettuata la sospensione della fornitura. In caso di contatore non telegestito o in assenza delle condizioni tecniche, l’iter prevede direttamente la sospensione della fornitura che, in caso di contatore non accessibile (ovvero cui il Distributore non può accedere autonomamente, come ad es. se all’interno di proprietà privata), può comportare il sollecito a domicilio per morosità.

In tutti i casi sopra descritti, come indicato in fattura e nel sollecito di pagamento, è previsto l’addebito delle relative spese nella prima bolletta utile successivamente all’esecuzione dell’intervento. La procedura di ripristino della fornitura sospesa per morosità può essere avviata soltanto a fronte della dimostrazione del saldo degli importi insoluti.

3. Risoluzione del contratto, cessazione amministrativa e pratica legale


Successivamente alla sospensione della fornitura, in costanza di mora, il Fornitore potrà avviare le successive attività di gestione della morosità, che possono prevedere la risoluzione del contratto, la cessazione amministrativa della fornitura per morosità e l’attivazione della pratica legale di recupero del credito. La risoluzione del contratto e la cessazione amministrativa della fornitura richiedono, ai fini della nuova attivazione della fornitura, oltre al saldo dell’insoluto, la stipula di un nuovo contratto di fornitura. L’attivazione della pratica legale per il recupero del credito prevede il pagamento dell’insoluto e delle relative spese legali direttamente al soggetto incaricato dal Fornitore; l’ammontare delle spese legali varia in funzione dei procedimenti attuati dal soggetto incaricato.

4. Interruzione forzosa della fornitura


In caso di inaccessibilità del contatore ed impossibilità a sospendere la fornitura, se il Distributore ha notificato la fattibilità tecnico-economica dell’intervento di interruzione dell’alimentazione del Punto di Prelievo (interruzione forzosa della fornitura, tramite intervento sull’impianto di alimentazione), successivamente al tentativo di sospensione, in costanza di mora, può essere richiesto al Distributore l’intervento di interruzione, che determina automaticamente la risoluzione del contratto e cessazione amministrativa della fornitura e comporta da parte del Cliente Finale, per la nuova attivazione della fornitura, oltre al saldo dell’insoluto, il pagamento dei costi dell’intervento di interruzione della fornitura, la richiesta di preventivo per il ripristino dell’allacciamento e la stipula di un nuovo contratto di fornitura.

5. Cessazione amministrativa a seguito dell’impossibilità di interruzione della fornitura


Nel caso in cui la sospensione della fornitura per morosità non possa essere eseguita per qualsivoglia causa non imputabile al Fornitore e il Distributore notifichi la non fattibilità tecnico-economica dell’intervento di interruzione del Punto di Prelievo o – se invece giudicato fattibile – l’esito dell’intervento di interruzione sia negativo, il Fornitore potrà risolvere il Contratto e inviare al Distributore la richiesta di Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del Punto di Prelievo.

Nei casi di Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del Punto di Prelievo o di Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un Punto di Prelievo non disalimentabile, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; iii) copia della risoluzione del contratto con il cliente finale; iv) copia del contratto di fornitura o dell’ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.

6. Cessazione amministrativa per forniture non disalimentabili


Nel caso di morosità del Cliente che rientra tra i “Clienti non disalimentabili” ai sensi del TIMOE, ovvero per cui non può essere richiesta ed effettuata la sospensione (quali, ad esempio, clienti dotati di apparecchiature salvavita connesse alla rete elettrica), verranno seguite, le procedure previste dal predetto provvedimento, in modo che il Cliente non venga disalimentato. In particolare, per quanto attiene le forniture classificate come “non disalimentabili”, in difetto di dimostrazione di avvenuto pagamento entro il termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora (sollecito di pagamento), il Fornitore avrà diritto di risolvere il Contratto e inviare al Distributore la richiesta di Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un Punto di Prelievo non disalimentabile.

7. Indennizzi automatici


Il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Cliente indennizzi automatici, nelle misure e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative citate:

  1. nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
  2. nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:
    • il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
    • il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.

Il Venditore corrisponde al cliente finale l’indennizzo automatico in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima fattura e con indicazione specifica della voce di indennizzo quale causale di fatturazione.

Nel caso in cui l’importo della fattura sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, il documento deve evidenziare un credito a favore del cliente finale, che deve essere detratto dalle fatture successive fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.

In ogni caso, l’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al cliente finale entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione.

Disposizioni per l’assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall’uso del gas distribuito a mezzo di reti urbane e di reti di trasporto.

Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi delle deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale per tutti i punti di riconsegna connessi ad una rete di distribuzione di gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane o di trasporto di gas, ad esclusione dei punti per usi diversi (ovvero diverso dal domestico o condominiale di tipo domestico) e per attività di servizio pubblico dotati di misuratore di classe superiore a G25, nonché dei punti di riconsegna con utilizzo del gas per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incidenti e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e nelle apparecchiature a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).

L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166654 o con le modalità indicate nel sito internet dell’Autorità.

Per richieste di informazioni sullo stato di pratiche aperte a seguito della denuncia di un sinistro o per assistenza alla compilazione del modulo di denuncia di sinistro, è possibile consultare il sito internet www.cig.it o contattare il CIG ai riferimenti indicati sul sito stesso.

Nell’apposita sezione “Assicurazione” del sito internet del CIG (Comitato Italiano Gas) sono reperibili i seguenti documenti ed informazioni:

  • Contratto di Assicurazione

  • Modulo per la denuncia del sinistro

  • Riferimenti del CIG per ottenere informazioni in merito ai sinistri aperti relativi al contratto di assicurazione o alla compilazione della modulistica di denuncia:

    • Numero Verde – Con indicazione degli orari di servizio
    • Indirizzo di posta elettronica
    • Numero Fax
  • Documenti e riferimenti normativi alla base dell’assicurazione

  • Riferimenti dello Sportello per il consumatore di energia, per ottenere informazioni sul contratto di assicurazione non relative a sinistri aperti

Il 18 marzo 2004 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente ha emanato la delibera n°40/04 dal titolo “Regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas”, sostituita il 7 febbraio 2014 dalla delibera 40/2014/R/gas.

Il regolamento prevede azioni ed obblighi da parte della Società di Distribuzione di competenza per la fornitura finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dal Cliente finale e si applica agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti, con esclusione di quelli destinati a servire cicli produttivi industriali o artigianali, per i quali rimane in vigore quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.

Attualmente gli obblighi per l’accertamento della sicurezza si applicano per gli impianti di utenza nuovi e per gli impianti di utenza modificati e riattivati o trasformati e riattivati; per gli impianti di utenza in servizio, i termini di applicazione sono ancora da stabilire.

I Venditori, nell’ambito della stipula e gestione dei contratti per la fornitura di gas naturale, a livello di obblighi procedurali, sono tenuti ad ottemperare a quanto richiesto ed applicato dai Distributori in conformità alla citata normativa.

Per maggiori informazioni in merito:

  1. Allegato F – Delibera AEEGSI 40/14 (Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore, di cui all’art. 13.1 dell’Allegato A della Delibera 40/2014/R/gas, che riporta le informazioni utili relativamente alla procedura allacciamento e predisposizione documentazione per accertamento
  2. Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti d’utenza a gas (linee guida CIG n.11)

Per maggiori approfondimenti consulta le pubblicazioni sul sito del CIG.

Dal 1° Luglio 2016, il Canone di abbonamento alla televisione è pagato tramite la bolletta dell’energia elettrica, in rate mensili nel periodo Gennaio – Ottobre, da tutti i clienti domestici intestatari di un contratto luce per l’abitazione di residenza. A partire dal !° gennaio 2017, l’ammontare di ciascuna rata è di 9 euro. Per le esenzioni, rimborsi e pagamenti con modello F24 è possibile consultare il Sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il Mix energetico è l’insieme delle fonti primarie che si
utilizzano per produrre l’energia elettrica. Per fonte primaria si intende una
fonte che è presente in natura e quindi non deriva dalla trasformazione di
nessuna altra forma di energia. Di seguito è possibile trovare le informazioni
relative, come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del
31 luglio 2009:

 

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta dall’impresa nei due anni precedenti

Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico nei due anni precedenti

 

Anno 2022 (**)

Anno 2021 (*)

Anno 2022 (**)

Anno 2021 (*)

Fonti primarie utilizzate

%

%

%

%

– Fonti rinnovabili

11,43%

9,12%

36,84%

42,80%

– Carbone

17,07%

12,96%

9,43%

5,03%

– Gas naturale

59,98%

64,68%

46,92%

48,01%

– Prodotti petroliferi

2,62%

1,40%

2,01%

0,89%

– Nucleare

2,68%

7,02%

0%

0%

– Altre fonti

6,22%

4,82%

4,80%

3,27%

(**) dato pre-consuntivo (*) dato consuntivo

               

Reclamo multiplo è un unico reclamo sottoscritto da diversi clienti, eventualmente rappresentati da un’Associazione.

In tali casi, la risposta da parte del Venditore può essere fornita:

  • al primo firmatario identificabile del reclamo;
  • all’Associazione, se i clienti sono rappresentati da un’Associazione dei consumatori.

Tempistiche di risposta ed applicabilità di indennizzi automatici in caso di ritardo nella risposta rispetto ai tempi massimi previsti sono analoghe ai casi di reclami individuali.

Ad oggi non sono stati presentati reclami multipli.

Informativa sull’applicazione di eventuali ricalcoli della nuova componente CMEM

Deliberazione dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) 374/2022/R/gas e ss.mm.ii.
Informativa sull’applicazione di eventuali ricalcoli della nuova componente CMEM (componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso)
In attuazione alla Delibera ARERA 374/2022/R/gas a decorrere dal 01 ottobre 2022 le società di vendita inizieranno a fatturare la componente Cmem aggiornata mensilmente da ARERA sulla base dei valori determinati al PSV (Punto di scambio virtuale).

​​​​​​​Più specificamente, le novità inerenti al calcolo della Cmem riguardano:
• Abolizione degli elementi tariffari QTintQTPSV e del PFOR,t
• Sostituzione della componente CMEM,t in CMEM,m in esito alla modifica della periodicità di aggiornamento
• Variazione della periodicità di aggiornamento della componente Cmem da “trimestrale preventivo” a “mensile consuntivo”
• Determinazione del valore della componente sulla base della media mensile del prezzo PSV.

Il valore della componente Cmem che le imprese di vendita dovranno applicare ai clienti finali sarà determinato da ARERA mensilmente e non più trimestralmente, e sarà pubblicato sul sito internet (di ARERA ARERA – Valore CMEMm) entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo. Ciò potrà dunque comportare, in ragione della pubblicazione dell’indice successiva al momento in cui l’impresa di vendita fattura le competenze del mese ai propri clienti, che venga applicato il valore Cmem del mese precedente quello di fatturazione seguito da possibili conguagli di natura tariffaria al fine di applicare correttamente il valore della Cmem del mese corrente.
Nel seguito si riporta un esempio per meglio comprendere quanto sopra descritto che utilizza valori meramente esemplificativi:
• Cmem consuntiva del mese di ottobre = 0,835182 €/Smc pubblicata da ARERA entro il 03/11/2022
• Cmem previsionale del mese di novembre = 0,835182 €/Smc (corrispondente a quelle consuntiva del mese precedente)
• Cmem consuntiva del mese di novembre = 0,975849 €/Smc pubblicata da ARERA entro il 02/12/2022

Cosa viene fatturato al cliente finale?
Nel caso in cui siano fatturati in un mese consumi inframensili (ovvero relativi allo stesso mese in cui viene emessa la fattura, prima che si sia formato il valore definitivo della componente Cmemm relativa al medesimo mese), il venditore potrà fatturare a titolo di acconto i suddetti consumi, utilizzando in acconto il valore della componente Cmemm relativa al mese precedente già pubblicato.
​​​​​​​
Dunque, riprendendo l’esempio di cui sopra: le competenze di novembre riporteranno il valore della Cmem previsionale corrispondente al valore noto della Cmem di ottobre e pari a 0,835182 €/Smc. Successivamente alla pubblicazione del valore definitivo per il mese di novembre (reso noto entro il 02/12/2022), sarà effettuato un ricalcolo tariffario al fine di applicare il valore della Cmem del mese di novembre consuntivo pari a 0,975849 €/Smc.
Il cliente troverà quindi in bolletta il ricalcolo della componente Cmem, computato all’interno dell’eventuale ricalcolo generale che ha interessato quella fattura, nella sezione “Sintesi degli importi fatturati”, e sarà addebitata nella fattura emessa nel mese di dicembre, contabilizzante le competenze di novembre, la sola differenza tra la Cmem fatturata in acconto e quella definitiva (a credito oppure a debito)

Il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, così come modificato dal decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115, identifica come vulnerabili i clienti civili:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124
b) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
e) di età superiore ai 75 anni.

Il cliente domestico gas qualificato come vulnerabile può scegliere una qualsiasi offerta tra quelle disponibili sul mercato libero oppure di essere fornito nel servizio di tutela della vulnerabilità che è attivabile a partire dal 01/01/2024 ed è caratterizzato da condizioni contrattuali ed economiche definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Per scegliere una delle nostre offerte del mercato libero è possibile rivolgersi al nostro Servizio Clienti attraverso le strutture e i canali di comunicazione indicati nei Contatti.

Per scegliere invece il servizio di tutela della vulnerabilità, oltre a potersi rivolgere al nostro Servizio Clienti, ai sensi della delibera ARERA 102/2023/R/com è possibile compilare e sottoscrivere il Modulo 1 se si è un cliente già attivo oppure il Modulo 2 se si è un nuovo cliente; il modulo va trasmesso, unitamente alla copia di un documento d’identità in corso di validità e alle proprie informazioni di contatto, al nostro Servizio Clienti attraverso le seguenti strutture e canali di comunicazione:
• presso gli Sportelli siti in via Vigone 42 e Via Saluzzo 88 a Pinerolo (TO), attivi dal Lunedì al Venerdì (festivi esclusi) dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato)
• inviando una comunicazione via Email all’indirizzo clienti@aceapinerolese.it

Si fa presente che, come stabilito dalla delibera ARERA 100/2023/R/com, il cliente che al 31/12/2023 è rifornito nell’ambito del servizio di tutela gas per uso domestico e che ricade nella casistica a) o nella casistica e) sopra indicate non ha necessità di comunicare nulla per essere rifornito dallo stesso venditore alle condizioni di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità a decorrere dal 01/01/2024.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulle pagine internet dell’Autorità rivolte ai consumatori e accessibili tramite il link https://www.arera.it/consumatori.