Faq
Accise e IVA
Esistono agevolazioni a livello di accise applicate alle forniture di gas naturale?
USI NON DOMESTICI
L’imposizione fiscale in materia di accisa e di imposta regionale sul gas metano è disciplinata dal D.Lgs. 26/10/1995 N° 504, dal D.Lgs. 21/12/1990 N° 308 e DL 18/01/1993 n° 8 , dalle conseguenti leggi regionali e dalle rispettive successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi del D.Lgs. 504/1995 e s.m.i., è prevista l’applicazione dell’accisa agevolata per gli usi non domestici, che includono:
- Artigianale.
- Agricolo.
- Industriale, in particolare con riferimento alle seguenti tipologie di attività:
- Attività produttive di beni e/o servizi;
- Consumi relativi alle attività connesse a quella produttiva, a condizione che siano svolte in locali ubicati all’interno del recinto dell’impresa (es. uffici amministrativi, mense aziendali, docce, abitazione del custode);
- Distribuzione commerciale (Attività di somministrazione di bevande, Attività commercio al dettaglio comprese forme speciali di vendita come vendita per catalogo e commercio elettronico, vendita per corrispondenza, mediante distributori automatici, tramite televisione o altro mezzo di comunicazione, Attività di commercio all’ingrosso, Attività di intermediazione commerciale o comunque non direttamente connesse alla vendita come movimento merci, magazzini di custodia e deposito conto terzi e magazzini frigoriferi conto terzi);
- Settore alberghiero (strutture/attività ricettive quali albergo, hotel, motel, pensione, locanda, convitto, collegio, campeggio, ostello per la gioventù, villaggio/albergo, residenza turistico alberghiera, villaggio turistico, alloggio agro turistico, esercizio di affittacamere, casa appartamento per vacanze, assistenza dei disabili, orfanotrofio, casa di riposo, casa di ricovero, casa di cura, casa albergo per anziani e indigenti, comunità di recupero per tossicodipendenti limitatamente alle attività artigianali e agricole, istituto di ricovero/alloggio per religiosi finalizzato in via esclusiva all’assistenza degli anziani e similari);
- Settore ospedaliero (ospedali e le altre strutture operative delle aziende dei servizi sanitari regionali, aziende ospedaliere pubbliche e Aziende Sanitarie Locali, ambulatori, consultori, poliambulatori privati di fisioterapia e altri presidi sanitari e similari);
- Settore ristorazione (Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie, forni da pane e similari); Impianti e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
- Enti Fiera;
- Impieghi in lavanderie, anche self-service;
- Impieghi per la cremazione dei defunti;
- Impieghi in biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, poliambulatori per fisioterapia, case di cura.Teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione e in relazione ai quali la Ditta/Società qui rappresentata è in possesso dell’autorizzazione per il riconoscimento dell’aliquota agevolata rilasciata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- Produzione diretta o indiretta di energia elettrica e in relazione ai quali la Ditta/Società qui rappresentata è in possesso dell’autorizzazione per il riconoscimento dell’aliquota agevolata rilasciata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- Distributore per uso autotrazione
FORZE ARMATE
Inoltre ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni sono previste esenzioni per determinati impeghi delle Forze Armate, e per gli impeghi delle Forze Armate di cui al punto 16 –bis della tabella A del D.Lgs 504/1995 e s.m.i., usi da parte delle Forze Armate Nazionali, ai sensi della Legge 24/12/2007 n° 244, art. 1, commi 179 e 180 (legge di bilancio 2008) è previsto uno specifico regime di accisa agevolato.
Se rientro nelle possibili categorie ammesse, come posso richiedere l’applicazione del regime agevolato di accisa sul gas naturale?
- Ai fini dell’applicazione del regime agevolato di accise, se contestuale alla richiesta di attivazione di una fornitura, devi comunicare l’applicabilità del regime agevolato al Servizio Clienti di Acea Pinerolese Energia e compilare/presentare la documentazione necessaria, ovvero:
- il modulo di Istanza di riferimento Istanza per l’applicazione delle aliquote ridotte delle accise sul gas metano “per usi non domestici” o “impieghi delle Forze Armate”, sottoscritto da parte del Legale Rappresentante, unitamente all’eventuale Modulo Integrativo se necessario in base alla casistica,
- copia della Visura Camerale aggiornata (max 3 mesi) o documento equipollente o compilando l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Art. 47 DPR 28/12/2008 N° 445) inclusa nel modulo integrativo,
- copia di un valido documento di identità del Legale Rappresentante.
- Confronta l’Elenco della documentazione necessaria, riportata nella sezione Documenti e moduli.
- Successivamente alla stipula contrattuale, invece, puoi presentare richiesta:
- Recandoti presso gli Sportelli siti in Pinerolo (TO), Via Vigone 42 e Via Saluzzo 88, attivi dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato);
- Contattando Numero Verde gratuito, da telefono fisso e cellulare 800.80.80.55, attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 19.00 (orario continuato), ed il Sabato, dalle 8.30 alle 13.00;
- Scaricando il modulo di riferimento, reperibile nella sezione Documenti e Moduli, compilandolo in tutte le sue parti e trasmettendolo con gli allegati richiesti al Servizio Clienti, presso gli Sportelli, via posta, via email all’indirizzo di posta elettronica clienti@aceapinerolese.it o via fax al numero 0121/236.234.
Cosa prevede la presentazione dell’istanza per l’applicazione del regime agevolato di accisa sul gas naturale?
Nel modulo di istanza viene dichiarato l’utilizzo del gas metano, che deve quindi rientrare negli usi previsti per l’applicazione delle agevolazioni (nel caso del settore della Distribuzione Commerciale, deve anche essere indicato il Codice Ateco dell’attività), e la sede di fornitura ove viene esercitata l’attività; tali informazioni devono essere riscontrabili nel certificato C.C.I.A.A o documento equipollente o dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza.
L’applicazione del regime di accisa ridotta decorre dalla data di presentazione della richiesta, sui consumi effettuati dalla lettura riferita alla data di decorrenza.
L’istanza costituisce un’autocertificazione sottoscritta dal Legale Rappresentante / titolare della fornitura, che risponde dei dati e dei fatti dichiarati nei confronti dell’Agenzia delle Dogane in base quali è stato applicato il regime agevolato di accisa.
Come anche chiarito dalla Nota Prot. 4428/V emessa dall’Agenzia delle Dogane in data 27 Dicembre 2006, i soggetti erogatori di gas naturale devono trasmettere all’Agenzia delle Dogane l’elenco delle richieste ricevute, accompagnate da copia della relativa documentazione di cui al punto precedente, per attività di controllo e accertamento di competenza della stessa Agenzia.
Esistono agevolazioni a livello di aliquota IVA applicata alle forniture di gas naturale?
L’applicazione dell’aliquota IVA al 10% sulla fornitura di gas metano è prevista nei casi di Aziende che si trovano nelle condizioni soggettive previste dal D.L. 19/12/1984 n. 853, convertito in Legge 17/02/1985 n. 17, e nell’ambito delle quali il gas metano viene utilizzato nell’esercizio dell’impresa estrattiva, manifatturiera, poligrafica, editoriale e simili, come disposto dalla Circolare Ministeriale 19/03/1985 n.26.
Esistono agevolazioni a livello di aliquota IVA applicata alle forniture di energia elettrica?
Premesso che, per l’applicazione dell’IVA alla fornitura di energia elettrica occorre in particolare fare riferimento all’art. 16 del citato D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e al n. 103 della relativa Tabella A, parte III, ad esso allegata; è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA al 10% nei seguenti casi:
- la Ditta/Società rientra fra le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili), come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento, e nella classificazione ATECO 2007 – sezione C – per le imprese manifatturiere, come da risoluzione 79/E, e l’energia elettrica è destinata per un uso d’impresa tra quelli specificati;
- la Ditta/Società rientra fra le imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e l’energia elettrica è destinata per uso d’impresa agricola;
- l’Ente/Organismo/Soggetto utilizza l’energia elettrica somministrata presso il punto di prelievo oggetto del contratto, esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno delle strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella seguente tipologia (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E), quali: case di riposo, condomini, conventi, scuole, asili, orfanotrofi, brefotrofi, caserme, carceri mandamentali, e
- non utilizza tale energia, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come identificato dalla normativa fiscale;
- non utilizza tale energia, neppure in parte, nell’esercizio dell’attività di impresa, ovvero, per l’effettuazione di prestazioni di servizi verso corrispettivo rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto – IVA anche se in regime di esenzione;
- non utilizza tale energia, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali destinate ad ospitare collettività, quali uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari;
- l’energia elettrica fornita è destinata alla Ditta/Società in qualità di grossista, che procede con la rivendita (n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni).
Se rientro nelle possibili categorie ammesse, come posso richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata sulle forniture di gas naturale o di energia elettrica?
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% sulle forniture di gas naturale o di energia elettrica, se contestuale all’attivazione di una fornitura (FAQ Contratti), devi comunicare l’applicabilità del regime agevolato al Servizio Clienti di Acea Pinerolese Energia e compilare l’apposito modulo di richiesta, reperibile nella sezione modulistica, che deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Azienda / Amministratore.
Successivamente alla stipula contrattuale, invece, puoi presentare richiesta:
- Recandoti presso gli Sportelli, siti in Pinerolo (TO), Via Vigone 42 e Via Saluzzo 88, e attivi dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato);
- Contattando Numero Verde gratuito, da telefono fisso e cellulare 800.80.80.55, attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 19.00 (orario continuato), ed il Sabato, dalle 8.30 alle 13.00;
- Scaricando il modulo di riferimento, reperibile nella sezione modulistica , compilandolo in tutte le sue parti e trasmettendolo al Servizio Clienti, presso gli Sportelli, via posta, via email all’indirizzo di posta elettronica clienti@aceapinerolese.it o via fax al numero 0121/236.234.
Cosa comporta la presentazione dell’istanza per l’applicazione del l’aliquota agevolata di IVA sul gas naturale o sull'energia elettrica?
- L’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, consultabile, unitamente ai chiarimenti del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, sui relativi siti internet – verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell’istanza espresse;
- i mutamenti del tipo di attività svolta e dell’impiego dell’energia elettrica o del gas naturale possono comportare una diversa applicazione dell’IVA;
- il fornitore addebiterà al Cliente Finale qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo lo stesso Cliente dai benefici goduti sulla base delle stesse;
- le dichiarazione ed istanza devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire al fornitore, in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto;
- l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% decorrerà successivamente al ricevimento dell’istanza firmata e completa in ogni sua parte.
L’applicazione dell’aliquota IVA al 10%, se non inserita in sede di stipula contrattuale, richiede una variazione contrattuale e avrà decorrenza dalla data di tale operazione contrattuale.
In ogni caso, sottoscrivendo la richiesta, il soggetto è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti dell’utilizzo della fornitura o di destinazione d’uso dell’immobile, che comportino modifiche sull’applicabilità del regime di imposta, sollevando Acea Pinerolese Energia Srl da ogni responsabilità circa l’esatta applicazione dell’aliquota IVA.